AGENTI CANCEROGENI: IL DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 RAFFORZA LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI.
L’11 ottobre è entrato in vigore il D.lgs. 135/2024 sull’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Le nuove misure saranno applicabili da marzo 2025.
A cura di Federico Blanzan
[Consultant Igiene Industriale – Area Sicurezza Occupazionale]

Il 26 settembre 2024 rappresenta un punto di svolta significativo per la normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la pubblicazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135. Questo provvedimento legislativo recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, introducendo rilevanti aggiornamenti normativi volti a rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 è entrato in vigore l’11 ottobre 2024.
Tuttavia, visto che il provvedimento introduce nuove disposizioni che richiedono alle aziende di adeguare le loro pratiche e procedure, è previsto un periodo di transizione. Le aziende dovranno conformarsi alle nuove norme entro sei mesi dalla pubblicazione, il che significa che le nuove misure saranno pienamente applicabili entro marzo 2025.
Andiamo a vedere le principali modifiche che sono state introdotte.
PRINCIPALI MODIFICHE PER AGENTI CANCEROGENI E MUTOGENI.
Le sostanze classificate come Reprotossiche 1A e Reprotossiche 1B di cui l’allegato I del regolamento (CE) n.1272/2008 rientrano nel campo di applicazione della direttiva e dovranno essere gestite nei luoghi di lavoro esattamente come oggi sono gestite le sostanze classificate cancerogene o mutagene di cat. 1A e 1B. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 viene, di conseguenza, aggiornato l’elenco degli agenti cancerogeni e mutageni riportato nell’Allegato XLII del Decreto 81.

A livello macroscopico significa che per le sostanze reprotossiche (sostanze chimiche “per cui sono state identificate caratteristiche di pericolosità legate alla tossicità riproduttiva“) non sarà più possibile gestire il rischio con una normale valutazione del rischio chimico, ma sarà necessario predisporre una valutazione dell’esposizione ad agenti reprotossici. L’equivalente a quella oggi necessaria quando si lavora con sostanze cancerogene o mutagene.
La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (e reprotossici) si differenzia dalla valutazione del rischio chimico perché si basa esclusivamente su dati di esposizione (come campionamenti di sostanze aerodisperse o monitoraggi biologici).
Si prevede che la prima valutazione riguardi:
- La possibilità di sostituire la sostanza con altre meno pericolose;
- Laddove non sia possibile sostituire la sostanza, dovranno essere introdotti degli interventi impiantistici e procedurali volti alla riduzione dell’esposizione a livello più basso possibile e quantomeno inferiori al valore limite (se presente) per esempio adottando un processo del tipo a ciclo chiuso;
- Se il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione privo di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile;
- Compilazione e invio del registro degli esposti al netto di una valutazione e attivazione di una sorveglianza sanitaria;
- È obbligatorio organizzare una formazione specifica per i lavoratori esposti.
ALLEGATO XLIII E XLIII-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008.
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, ha modificato delle sostanze presenti già all’interno dell’Allegato XLIII e introdotto l’Allegato XLIII-bis al Decreto Legislativo 81/2008.
Sempre su base di letteratura abbiamo definito dei range di pesi numerici per ogni parametro, i quali definiscono un perimetro ideale di appartenenza per una figura professionale, ovvero la sua centratura. In MatriSkillS questo si traduce graficamente in un “radar” interattivo con cui i responsabili possono “disegnare” un giudizio del collaboratore per cui la “soggettività”, pur sempre necessaria, viene normalizzata a un’oggettività definita da una fine scala di indici e pesi. La fase di valutazione avrà lo scopo di definire il livello di centratura per ognuno di noi nel ruolo che ricopre e questo permetterà di identificare zone di miglioramento (e definire percorsi o azioni correttive per guidare la migliore crescita professionale di ognuno) o evidenziare caratteristiche di forza del collaboratore al fine di poterle valorizzare.


Ad esempio, si riducono i limiti di esposizione professionale per sostanze chiave, come il benzene, il cui valore limite è stato ridotto a 0,66 mg/m³, rispetto al limite precedente di 3,25 mg/m³.
Vengono, inoltre, abbassati i limiti di esposizione professionale e/o introdotti valori limite biologici anche per sostanze come: il Cadmio e i suoi composti, la Formaldeide, Cromo VI (Esavalente), Stirene, Arsenico e i suoi composti, Benzo(a)pirene, Nichel e suoi composti, Cloruro di vinile, Tricloroetilene, etc.
Con l’Allegato XLIII-Bis, vengono introdotti valori limite biologici obbligatori per il Piombo e i suoi composti, fissati a 60 ?g Pb/100 ml di sangue.
Inoltre, per le lavoratrici in età fertile, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 ?g Pb/100 ml di sangue comporta l’allontanamento dall’esposizione.
Viene, inoltre, imposta la sorveglianza sanitaria per esposizioni superiori a 0,075 mg/m³ di piombo nell’aria.
Per dettagli completi e ufficiali sui limiti di esposizione, si può consultare il testo del decreto (Allegato Esterno 2).
CONCLUSIONI.
L’ampliamento del campo di applicazione è motivato dai dati scientifici più recenti che dimostrano come le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Inoltre, analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze estremamente preoccupanti e possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori.
L’ampliamento della disciplina della Dir. 2004/37/CE alle sostanze tossiche per la riproduzione è quindi in coerenza con il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La definizione di sorveglianza sanitaria di cui alla Dir. 2004/37/CE viene quindi estesa alla valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
Con l’uscita del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2024, si introducono modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008. Questo nuovo decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, ampliando il campo di applicazione della normativa in materia di agenti cancerogeni e mutageni.
I link per visualizzare i testi integrali di questi documenti sono riportati, rispettivamente, in Allegato Esterno 1 e Allegato Esterno 2, al presente documento.
Allegato esterno 1
Qui c’è il link che contiene il testo integrale della Dir. (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Allegato esterno 2
Qui c’è il link che contiene il testo integrale del DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 135.