CORRETTIVO CODICE APPALTI.
Cos’è il decreto correttivo (Decreto Legislativo 209/24)? Si tratta di correzioni e integrazioni che si sono rese necessarie dopo l’entrata in vigore del “Nuovo” Codice Appalti ad aprile 2023.
A cura di Silvia Prodi
[Responsabile Ufficio Gare – Area Business Development]

Il “Nuovo” Codice degli Appalti (D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36) è entrato in vigore i il 1° aprile 2023, ed ha acquisito efficacia il 1 luglio 2023. Ad un anno e qualche mese dalla sua applicazione si sono rese necessarie correzioni e integrazioni riassunte nel “Decreto legislativo 209/24, più comunemente “Decreto correttivo”.
Alcuni dati di massima che rendono l’importanza di questo dispositivo normativo:
- 79 articoli modificati
- 1 articolo abrogato (art. 109 rating di impresa)
- 2 articolo sostituiti (art. 193 finanza di progetto; art. 8 all. II.4))
- 10 nuovi articoli
L’impianto del correttivo codice appalti introduce delle modifiche e novità che vanno ad incidere nel processo di gara. L’adozione in contemporanea all’approvazione (in data 31/12/24) ha anche comportato un repentino adattamento della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti.
Sottolineiamo una selezione di modifiche che il correttivo codice appalti porta con sé e che riguardano il campo della partecipazione dei soggetti privati alle gare di servizi.
INDICAZIONE DEL CCNL DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE (SA).
- Indicazione contratto collettivo da parte della SA viene esteso anche agli affidamenti diretti.
- Inserito il comma 2.bis col quale la SA indica il CCNL anche per prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, per attività differenti da quelle prevalenti nell’appalto, se uguali o sopra al 30%.
- Inserito nuovo allegato I.01 che da importanti indicazioni riguardo sia le modalità di indicazione del CCNL da parte della SA (CCNL che garantiscano la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie), sia in materia di dichiarazione di equivalenza economica e di tutele normative. In merito a quest’ultimo punto, entro 90 gg dall’entrata in vigore correttivo saranno varate le Linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell’equivalenza delle tutele.
PROCEDURE SOTTO SOGLIA.
Garanzia provvisoria e definitiva (Art. 53 comma 4-bis): alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2
Con l’Art. 61 comma 2-bis, il correttivo codice appalti introduce la possibilità per le stazioni appaltanti, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, di riservare il diritto di partecipazione a piccole e medie imprese.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Requisito di capacità economica e finanziaria: le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura
Requisito di capacità tecnico professionale: aver eseguito nel precedente triennio negli ultimi 10 anni (nel nuovo codice si faceva riferimento al triennio precedente) dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
EQUO COMPENSO.
Il nuovo codice non era ancora in linea con la legge 49/23 (Equo compenso) – il correttivo codice appalti introduce l’Art. 41 comma 15 bis e quater, che si riassume come segue, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura:
- Sopra 140.000€: Applicazione criterio OEPV, 65% dell’importo “a prezzo fisso” non ribassabile, 35% dell’importo ribassabile (attribuzione max 30 punti).
- Sotto i 140.000€: Affidamento diretto, riduzione max del corrispettivo del 20%.
RATING DI IMPRESA.
Viene abrogato il rating di impresa (art.109).
CORRETTIVO CODICE APPALTI: USO DEL BIM.
La soglia per l’uso obbligatorio del BIM (dal 1° gennaio 2025) per le gare di progettazione viene portata da 1 milione a 2 milioni di importo lavori.
SUBBAPALTO.
Il correttivo codice appalti modifica anche il subappalto, introducendo al comma 2 dell’art.119 una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili destinata alle PMI (ove non sia possibile, per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, l’Operatore Economico può applicare diversa soglia dando adeguata motivazione).
Come si può vedere, il nuovo codice appalti è sempre in evoluzione. Per questo motivo, raccomandiamo che quando si partecipa ad una gara o si sottoscrive un contratto è fondamentale controllare con la massima attenzione l’ambito normativo di riferimento.