La Direttiva UE 1791/2023 e i risvolti sui Sistemi di Gestione dell’Energia certificati UNI CEI EN ISO 50001.
Da ottobre 2023 è in vigore la Direttiva UE 2023/1791. Gli Stati Membri,
tra cui l’Italia, dovranno recepire la Direttiva entro ottobre 2025.
A cura di Matteo Marchesi
[Consultant Unità Sistemi di Gestione Integrati – Area Sostenibilità]

La Direttiva UE 2023/1791 stabilisce un quadro comune di misure con lo scopo di promuovere l’efficienza energetica nell’Unione Europea per garantire il conseguimento degli obiettivi della stessa in materia di efficienza energetica, consentendo ulteriori miglioramenti in questo ambito. In questo modo, si vuole contribuire efficacemente all’attuazione del Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE e riducendo ulteriormente la dipendenza dalle importazioni di energia, soprattutto sotto il profilo dell’utilizzo dei combustibili fossili.
Attraverso la Direttiva UE 2023/1791 viene ribadito come l’efficienza energetica sia una priorità per tutti i settori e occorra rimuovere gli ostacoli presenti sul mercato dell’energia agendo su quei fattori che frenano l’efficienza a livello di forniture, trasmissione, stoccaggio e uso dell’energia, fissando inoltre i contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica da raggiungere entro il 2030.
La Direttiva introduce importanti novità in merito al legame tra i consumi delle organizzazioni e le attività di certificazione del proprio SGE ai sensi della UNI CEI EN ISO 50001 e di audit energetici. Tali attività diventeranno obbligatorie al superamento di certe soglie di consumo.
I DETTAGLI DELLA DIRETTIVA UE 2023/1791.
Gli Stati membri dovranno provvedere entro ottobre 2025 affinché sia recepito nella normativa nazionale che:
- Sistemi di Gestione dell’Energia
Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ (corrispondenti a circa 2400 TEP) nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia (certificato EN ISO 50001) entro quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva (cioè il 2027);
- Audit energetici
Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ (corrispondenti a circa 280 TEP) nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell’energia, siano oggetto di un audit energetico (EN 16247-1) ed elaborino un piano d’azione concreto e fattibile sulla base delle raccomandazioni risultanti da tali audit energetici che individui misure per attuare ciascuna raccomandazione risultante dagli audit, laddove ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico o economico, tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva (cioè entro il 2026) e gli audit energetici successivi siano svolti almeno ogni quattro anni;
Gli Stati Membri dovranno inoltre:
- Elaborare programmi intesi a incoraggiare e a sostenere a livello tecnico le PMI con un consumo annuo medio di energia inferiore o uguale a 10 TJ nei tre anni precedenti, affinché si sottopongano ad audit energetici e attuino successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit e possano inoltre mettere a disposizione altri regimi di sostegno per le PMI, anche se tali PMI hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di audit energetici e i costi dell’attuazione di interventi altamente efficaci in termini di costi suggeriti nelle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici, se le misure proposte in tali raccomandazioni sono attuate;
- Elaborare programmi intesi a incoraggiare le imprese che non sono PMI con un consumo annuo medio di energia inferiore o uguale a 10 TJ nei tre anni precedenti, a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare successivamente le raccomandazioni risultanti da tali audit;
- Far sì che le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ, nei tre anni precedenti che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico, siano esentate dagli obblighi stabiliti ai primi due punti a condizione che il contratto di rendimento energetico includa i necessari elementi del sistema di gestione dell’energia e che il contratto rispetti i requisiti fissati dalla direttiva e di cui allego una scheda di sintesi;
- Far sì che le imprese che attuano un sistema di gestione ambientale (EN ISO 14000) siano esentate dai requisiti stabiliti ai primi due punti, a condizione che il sistema di gestione ambientale in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi indicati dalla Direttiva UE 2023/1791.