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15 Gennaio 2025

RENTRI: L’ENTRATA IN VIGORE DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITà DEI RIFIUTI.


Il Rentri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema istituito per tracciare e gestire sul territorio italiano la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. È operativo dal 15/12/2024.

A cura di NIER Ingegneria SPA SB


ISCRIZIONE AL RENTRI.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è entrato in vigore dal 15/12/2024.

I principali adempimenti relativi al RENTRI sono:

  • Iscrizione al RENTRI
  • Adozione del nuovo modello di FIR
  • Adozione del nuovo modello di registro cronologico di carico/scarico ed invio dati registro al RENTRI

Vediamo di cosa si tratta.

CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI?

  • Enti e Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Enti e Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • Enti e Imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Imprese/enti/altri soggetti (con più di 10 dipendenti*) che producono rifiuti pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, trattamento rifiuti/fanghi/acque/fumi;
  • Soggetti delegati dei produttori.

*n° dipendenti da intendersi come complessivo e non come singola Unità Locale

Previsto il pagamento di un diritto di segreteria al momento dell’iscrizione + contributo annuale da versare entro il 30 Aprile di ogni anno.

CHI PUÒ NON ISCRIVERSI AL RENTRI?

  • Imprese/enti/altri soggetti (fino a 10 dipendenti*) che producono solo rifiuti NON pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali, trattamento rifiuti/fanghi/acque/fumi;
  • Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti NON pericolosi:
  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  • dalle attività di costruzione e demolizione, nonché’ i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  • nell’ambito delle attività commerciali;
  • nell’ambito delle attività di servizio;
  • da attività di assistenza sanitaria;
  • Veicoli fuori uso

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo di iscrizione, possono comunque iscriversi volontariamente.

SCADENZE ISCRIZIONI

DAL 15/12/2024 ED ENTRO IL 13/02/2025DAL 15/06/2025 ED ENTRO IL 14/08/2025DAL 15/12/2025 ED ENTRO IL 13/02/2026
Impianti di trattamento rifiutiImprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
Trasportatori di rifiuti
Commercianti/intermediari di rifiuti
Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (con più di 50 dipendenti)Imprese/enti produttori di rifiuti NON pericolosi nell’ambito di attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti
Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività industriali e artigianali (con più di 50 dipendenti)
Soggetti Delegati

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (FIR) – COSA CAMBIA CON L’INTRODUZIONE DEL RENTRI.

Il nuovo modello di FIR entra in vigore il 13/02/2025 per tutti gli operatori – dalla stessa data vige l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali).

Dal 13/02/2026 gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR solo in formato digitale – dalla stessa data vige l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi. Il Destinatario, nel caso di FIR digitale, ha l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione

Dal 13/02/2025:

  • Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei;
  • L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”;
  • FIR può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore / detentore che ha comunque l’obbligo di verificare tutti i dati presenti nel FIR;
  • Vidimazione FIR su portale RENTRI;
  • Compilazione FIR mediante propri sistemi gestionali, servizi di supporto RENTRI o manualmente.

GESTIONE NUOVO FIR CARTACEO – DAL 13/02/2025

  • Il produttore emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima;
  • Il trasportatore e il destinatario verificano le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo;
  • Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario;
  • La trasmissione della copia può avvenire mediante consegna diretta, PEC, servizi resi disponibili dal RENTRI (gli operatori scaricano la copia direttamente dal RENTRI);
  • Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche         dopo   la         scadenza        del       13/02/2026 – in            questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo

GESTIONE NUOVO FIR DIGITALE – DAL 13/02/2026

  • FIR emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI (vidimazione sempre su RENTRI). Per la compilazione è possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori e i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI (per coloro che non dispongono di sistemi gestionali);
  • Il trasportatore e il destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali (o in alternativa con servizi messi a disposizione dal RENTRI);
  • FIR digitale sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto;
  • RENTRI metterà a diposizione soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità che consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale;
  • Il destinatario trasmette al produttore, tramite il RENTRI, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti;
  • Coloro che trasmettono i dati tramite i sistemi gestionali e non dispongono di soluzioni autonome di firma remota, potranno scaricare un certificato digitale di tipo sigillo elettronico rilasciato dal RENTRI e valido esclusivamente nel RENTRI.

FIR – COSA NON CAMBIA

La disciplina prevista dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rimane immutata per quanto riguarda:

rentri
  • I soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del FIR;
  • I soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR;
  • La possibilità, in alcuni casi, di sostituire il FIR con documenti alternativi (es. DDT);
  • Regimi particolari previsti dall’art. 193 (es. rifiuti assistenza sanitaria, rifiuti da manutenzione);
  • Responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
  • Esonero di responsabilità del produttore/detentore a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO/SCARICO – COSA CAMBIA CON L’INTRODUZIONE DEL RENTRI.

Di seguito le principali novità:

  • Adozione del nuovo modello di registro e obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione al RENTRI;
  • Il registro dell’unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:
  • A decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI nella finestra temporale 15/12/2024 – 13/02/2025;
  • A decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI nella finestra temporale dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025;
  • A decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI nella finestra temporale dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026.
  • Disciplina Transitoria per i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale – dal 13/02/2025 e sino all’iscrizione al RENTRI tengono il registro in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI, da vidimare presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
  • Obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale – trasmissione dei dati effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale (trasmissione effettuata mediante interoperabilità tra il sistema gestionale dell’utente e il RENTRI oppure i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI).
  • La trasmissione al RENTRI può essere effettuata dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati ai sensi dell’art. 18 (Soggetti delegati) del D.M. 59/2023: in questo caso la trasmissione viene effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro cronologico di carico/scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO / SCARICO – COSA NON CAMBIA

La disciplina prevista dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rimane immutata per quanto riguarda:

  • I soggetti obbligati e quelli esonerati alla tenuta del registro;
  • La possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative (es. conservando i FIR);
  • Il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
  • I tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
  • La possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

INFORMAZIONI UTILI.

Al seguente link è disponibile l’area Demo RENTRI, mediante la quale è possibile simulare tutti gli step di autenticazione, iscrizione emissione/vidimazione dei FIR e gestione del registro cronologico di carico/scarico.

L’ambiente Demo di RENTRI rimarrà comunque sempre accessibile, anche dopo la piena operatività del RENTRI.

I nuovi modelli conformi di registro cronologico di carico/scarico e Formulario di identificazione rifiuto (FIR) sono invece disponibili qui.

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